Passaporto delle competenze
Assicurazioni nello studio odontoiatrico: cosa incide davvero sul risarcimento
Assicurazione del dentista e risarcimento danni: obbligo di legge, polizze claims made, termini di prescrizione e tutele per il paziente danneggiato.

Quando si parla di malasanità odontoiatrica, l’attenzione si concentra quasi sempre sull’errore clinico: l’impianto posizionato male, la devitalizzazione andata a vuoto, l’estrazione che ha coinvolto un nervo.
È una reazione comprensibile. Molto più raramente ci si pone un’altra domanda, che è invece decisiva: chi risponde, in concreto, di quel danno?
La risposta, nella maggior parte dei casi, non dipende soltanto dalla gravità dell’errore. Dipende dalla struttura assicurativa dello studio dentistico. Ed è un aspetto su cui molti pazienti arrivano impreparati.
Dall’esame di sentenze, pareri legali e casi documentati emerge un dato ricorrente: capita spesso che situazioni chiare sul piano medico si complichino perché il dentista non disponeva di una copertura adeguata, oppure perché la polizza era stata gestita in modo carente.
Questo approfondimento affronta la questione dal punto di vista di chi ha subito il danno e vuole capire su quali garanzie può contare.
Perché un dentista è obbligato ad assicurarsi
Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.
Il D.P.R. 137/2012 ha stabilito che tutti i liberi professionisti iscritti a un ordine, dentisti inclusi, devono stipulare una polizza di responsabilità civile professionale e comunicarne gli estremi al cliente.
A questa previsione si è affiancata la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha riscritto per intero le regole della responsabilità sanitaria. L’obbligo assicurativo viene qui ribadito, sia per il singolo professionista sia per la struttura.
La novità di maggior rilievo riguarda però il cosiddetto “doppio binario”: alla struttura si applica la responsabilità contrattuale, al medico che opera al suo interno quella extracontrattuale.
Può sembrare una distinzione riservata ai giuristi. In realtà incide direttamente sui tempi entro cui è possibile agire.
I termini di prescrizione
È uno dei primi elementi da chiarire, perché tende a sfuggire.
I termini sono due. Dieci anni per la responsabilità contrattuale, quella che di norma lega il paziente al dentista con cui ha concordato le cure. Cinque anni per la responsabilità extracontrattuale.
Un margine di dieci anni può apparire ampio, ma nella pratica non lo è. Tra il momento in cui il danno diventa evidente, quello in cui si raccoglie la documentazione e quello in cui un legale è nelle condizioni di valutare il caso, i mesi trascorrono rapidamente.
Si aggiunge un’ulteriore variabile: se il dentista contesta la natura contrattuale del rapporto, la discussione può spostarsi sul termine di cinque anni anziché su quello di dieci.
Per questo motivo è opportuno informarsi sui propri diritti prima che il sospetto si trasformi in certezza clinica, e non dopo.
La polizza “claims made”
Su questo punto il discorso diventa tecnico, ma con ricadute molto concrete. La maggior parte delle polizze odontoiatriche funziona secondo il meccanismo “claims made”, che si traduce con “a richiesta fatta”.
Il funzionamento è il seguente: la polizza copre il danno non nel momento in cui l’errore viene commesso, ma nel momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento. Un esempio aiuta a chiarire.
Si consideri un dentista che monta una protesi difettosa nel 2021, cambia compagnia assicurativa nel 2023 e riceve la richiesta del paziente nel 2024. L’assicuratore tenuto a rispondere si individua in base alle clausole di retroattività e di ultrattività, la cosiddetta “postuma”, della polizza attiva nel momento della richiesta.
È un meccanismo articolato, che le compagnie conoscono nel dettaglio.
Ne consegue che, ai fini di una richiesta di risarcimento, non è sufficiente stabilire chi ha eseguito le cure: occorre anche individuare quale copertura fosse attiva e in quale periodo.
Quando il dentista non è assicurato, o lo è in modo inadeguato
È una circostanza più frequente di quanto si immagini.
Esistono studi che ricorrono all’auto-assicurazione: privi di una polizza vera e propria, accantonano il rischio internamente.
Vi sono centri odontoiatrici che nel frattempo sono falliti. E, nei casi più gravi, professionisti che esercitavano in modo abusivo.
In queste situazioni il risarcimento non è precluso, ma il percorso si complica. Se il centro è fallito, la documentazione va richiesta al curatore fallimentare. Se il professionista è privo di copertura, l’azione si rivolge al suo patrimonio personale, con le incertezze che ne derivano.
Un aspetto va considerato con realismo: una sentenza favorevole nei confronti di un soggetto privo di patrimonio ha un valore pratico molto limitato.
Per questa ragione la verifica preliminare delle coperture non è un adempimento formale, ma una componente della strategia complessiva.
La cartella clinica
Nel settore odontoiatrico si registra una situazione particolare, che vale la pena conoscere.
Presso gli ospedali e le strutture pubbliche, ottenere la cartella clinica è in genere agevole. Presso i dentisti privati, invece, l’accesso al documento incontra spesso qualche resistenza.
La ragione è precisa: per i liberi professionisti e i centri privati la tenuta della cartella clinica non è obbligatoria, benché sia fortemente consigliata. Ne deriva che alcuni la redigono in modo lacunoso e altri la consegnano solo in parte, nella convinzione errata che l’assenza di documentazione impedisca al paziente di dimostrare la responsabilità.
Si tratta di una convinzione che si ritorce contro chi la adotta. Il principio, applicato dalla giurisprudenza in modo costante, è che spetta al sanitario provare di aver operato con diligenza.
Una documentazione incompleta finisce quindi per giocare a suo sfavore. Su un punto, poi, non esiste margine di discrezionalità: la consegna del materiale radiografico è oggetto di uno specifico obbligo di legge. Lastre e panoramiche devono essere rilasciate al paziente.
Le fasi che conducono al risarcimento
Il percorso, così come lo descrive la prassi in materia, tende ad articolarsi in passaggi ricorrenti.
Si parte dalla raccolta della documentazione, medica e non: cartella clinica, radiografie, TAC, fatture e ricevute di pagamento.
Segue l’analisi medico-legale affidata a un odontologo forense, necessaria per accertare l’errore e il nesso di causalità. Si procede quindi con la diffida e messa in mora al responsabile, atto formale che produce un effetto rilevante: interrompe la prescrizione.
Da qui si apre la fase di trattativa con la compagnia assicurativa, una volta comunicati gli estremi della polizza.
Qualora la via stragiudiziale non conduca a un accordo, resta il ricorso per ATP ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.
Per un quadro più dettagliato di questi passaggi, è disponibile un approfondimento dedicato alla procedura per danni odontoiatrici a firma dell’avvocato specializzato in malasanità Andrea Cova, che ricostruisce l’intero percorso, dalla valutazione iniziale fino all’eventuale giudizio.
Le voci di danno risarcibili
Il risarcimento non si esaurisce nel rifacimento della protesi. Sarebbe una lettura riduttiva.
Una richiesta impostata correttamente tiene conto di più componenti: il danno biologico da invalidità permanente o temporanea, il danno estetico, quello funzionale (le difficoltà nella masticazione o nella fonazione), il danno morale e le voci patrimoniali, tra cui le spese sostenute per rifare il trattamento presso un altro professionista.
La quantificazione dipende in larga misura dalla perizia dell’odontologo forense. Su questo aspetto è opportuno essere espliciti: la qualità della relazione tecnica incide sull’esito quanto la gravità del danno, e talvolta di più.
Una perizia argomentata in modo rigoroso regge il confronto con il consulente della controparte; una redatta con superficialità tende a cedere alla prima obiezione.
Un’indicazione conclusiva sul piano pratico
Chi ritiene di aver subito un danno dovrebbe attribuire valore probatorio a ogni documento, perché tale valore è concreto.
È utile conservare preventivi, comunicazioni scritte, promemoria degli appuntamenti e, ove disponibili, le immagini della situazione precedente e successiva al trattamento.
Il punto centrale è questo. La differenza tra una richiesta che si conclude con un risarcimento e una che si arresta non risiede quasi mai nella gravità del danno.
Risiede nella capacità di dimostrarlo e nella conoscenza precisa di come funziona la copertura assicurativa, di che tipo di polizza si tratta e di quali termini si applicano al caso concreto.



